Portabilità conto corrente, Bankitalia: “Assicurarla in tempi brevi”

a portabilità del conto corrente “deve essere assicurata in tempi brevi”, entro 12 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, e “gratuitamente”. Dal 13 giugno 2017 sono infatti in vigore, e confluiscono nel Testo Unico Bancario (TUB), le norme che completano la disciplina del trasferimento dei servizi di pagamento a richiesta del consumatore (la “portabilità”). E la Banca d’Italia lo scorso 22 giugno ha scritto a banche, istituti di pagamento e Poste italiane invitandole a “garantire effettività al diritto dei consumatori alla portabilità e a mettere a loro disposizione informazioni chiare e semplici”.

Anche perché chi ritarda deve pagare un indennizzo al consumatore. La portabilità del conto corrente è il diritto del consumatore a trasferire i servizi di pagamento e il saldo su un altro conto. Bankitalia sollecita dunque i prestatori di servizi di pagamento (banche, poste, istituti di moneta elettronica) ad adoperarsi per garantire questo diritto. E in favore dei consumatori, pubblica una infografica e una pagina dedicata con tutte le indicazioni utili.

Nella comunicazione inviata a banche e Poste, la Banca d’Italia ricorda che le disposizioni che riguardano il trasferimento dei servizi di pagamento, (la portabilità) su richiesta del consumatore sono diventate efficaci il 13 giugno di quest’anno. “Si tratta di un complesso di norme – spiega Bankitalia – volte a disciplinare il diritto del consumatore ad ottenere entro termini predefiniti (12 giorni lavorativi) il trasferimento dei servizi di pagamento ricorrenti da un conto di pagamento ad un altro. Per il servizio di trasferimento non possono essere addebitate spese al consumatore”.

“Il trasferimento dei servizi di pagamento rappresenta un elemento importante della complessa disciplina di tutela dei consumatori utenti di servizi bancari – prosegue la Banca d’Italia – Il diritto al trasferimento, la certezza dei tempi necessari per completare l’operazione nonché l’assenza di spese per il servizio rappresentano infatti il complemento necessario delle norme volte ad assicurare la comparabilità tra le diverse offerte presenti sul mercato. Tali norme garantiscono effettività al diritto di scelta del consumatore e favoriscono la competizione sul mercato per l’offerta di prodotti più convenienti per la clientela”.

Bankitalia ricorda che banche, istituti di pagamento e Poste per i servizi bancoposta “devono mettere a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento”. E “si aspetta che queste informazioni siano semplici, chiare e forniscano al consumatore tutte le indicazioni di cui ha bisogno per ottenere un efficiente trasferimento dei servizi di pagamento”.

Chi tarda, paga. “In caso di ritardi nel trasferimento è anche previsto un indennizzo in favore del consumatore,  nella misura di 40 euro, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore  importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento”. La legge prevede che questa somma sia corrisposta al consumatore “senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora”. Bankitalia si attende dunque che in caso di ritardo il prestatore di servizi di pagamento inadempiente “assuma iniziative per indennizzare il consumatore”.

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  • Delibera n. 13/24/CIR
    Definizione della controversa M.M./ PostePay S.p.A./Vodafone Italia S.p.A. (GU14/636264/2023)
  • Delibera n. 12/24/CIR
    Definizione della controversia DPA Autotrasporti/Wind Tre S.p.A./TIM S.p.A. (GU14/621817/2023)
  • Delibera n. 11/24/CIR
    Definizione della controversia M.B./Eolo S.p.A. (GU14/616646/2023) e M.B./TIM S.p.A. (GU14/616658/2023)

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