Sono un lavoratore dipendente e sono stato sospeso dal lavoro oppure ho subito una riduzione dell’orario di lavoro, che succede al mio mutuo? Come funziona la sospensione del mutuo sulla casa?

O, ancora, sono un lavoratore autonomo o libero professionista che non lavora (o lavora poco), che succede al mio mutuo?

Ho sentito che c’è una moratoria di 18 mesi per il pagamento delle rate del mutuo, come funziona? Riguarda solo la prima casa? Può riguardare anche le ristrutturazioni?

Una volta presentata la domanda in banca il procedimento diventa automatico?

Queste sono solo alcune delle domande che i cittadini e i consumatori si pongono rispetto all’emergenza Covid-19, il tutto in un contesto caratterizzato da un elevato numero di norme che spesso si sovrappongono ad altri ambiti (libertà di spostamenti, attività produttive, etc.). Infatti l’emergenza ha determinato interventi d’urgenza che tante volte non stati affrontati in modo esaustivo dall’opinione pubblica e spesso si trasformano in un atteggiamento che si sintetizza in un: “ho sentito dire che”. Se da una parte, quella dei cittadini, emerge una confusione determinata dalle tante norme, spesso troppo tecniche e che richiedono un ausilio interpretativo (emblematico è l’utilizzo delle FAQ), dall’altra le banche e gli istituti di credito si sono trovati di fronte non solo allo stesso problema, ma anche alla complicazione di avere già di per sé un numero elevato di regole, oltre che scontare una riduzione del personale dedicato alle attività di front-office con la clientela.  Questa combinazione potrebbe scatenare una sorta di tempesta perfetta, dove entrambe le parti non arrivano, poi, a rendere lo strumento messo a disposizione dal governo pienamente efficace. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Qualche norma

Vista l’emergenza il governo è intervenuto due volte sulla sospensione dei mutui attraverso i decreti legge (d.l.). La prima volta con d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, la seconda con il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020. In estrema sintesi, la seconda volta si è estesa la possibilità di sospendere il mutuo anche ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi, possibilità che era concessa prima solo ai lavoratori dipendenti. Dopo qualche giorno è stato pubblicato un decreto attuativo che ha dato seguito alle previsioni contenute nei decreti legge (Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020).

Come funziona e quanto dura

Lo strumento è quello del c.d. Fondo Gasparrini, che veniva (e viene) utilizzato dalle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà (per motivi legati alla perdita del lavoro o all’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o alla morte di un componente del nucleo familiare). Con l’emergenza, attraverso gli interventi prima citati, è stata ampliata l’operatività estendendola anche ai soggetti che hanno stipulato mutui per l’acquisto della prima casa che siano in situazioni di difficoltà dettate dall’emergenza. I titolari dei mutui possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Inoltre è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione (l’altro 50% resta a carico del titolare del finanziamento).

Chi può beneficiare

Oltre ai beneficiari ordinari del fondo “possono accedere anche i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi ed e ai professionisti (inclusi commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.”

Quali rate sono comprese

Possono essere oggetto di sospensione sia le rate che scadono dopo la domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedenti (a patto che il ritardo non sia superiore a 90 giorni consecutivi).

 

Cosa bisogna presentare

Per l’accesso al fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), quindi per ottenere la sospensione del mutuo il cittadino, se si possiedono i requisiti di cui prima, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

La domanda è scaricabile dal sito del MEF

 (http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf)

Costo di commissione o spese di istruttoria

Non ci sono costi di commissione, spese di istruttoria o garanzie aggiuntive.

Limitazioni

La domanda può essere presentata dal proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo per un importo non superiore ai 250.000 euro. In sostanza ci possono essere anche le spese di ristrutturazione ma a patto che ci sia un mutuo su un’abitazione principale.

L’importanza dell’educazione finanziaria

Tuttavia la situazione è molto più complessa e presenta tante criticità. La prima, la più importante, è quella relativa alla tempistica per ottenere il beneficio. La seconda riguarda la documentazione attestante i requisiti per potervi partecipare. Infine, non per importanza, bisogna ricordare che per il periodo di sospensione il richiedente è tenuto al pagamento del 50% degli interessi (Consap, che gestisce il fondo, ha chiesto alle banche di rimandare l’incasso degli interessi al termine della sospensione, ma gli interessi dovranno comunque essere pagati a metà). Pur essendo i tassi di mercato molto competitivi, nel senso che non sono molto alti, resta comunque da valutare la convenienza dell’operazione rispetto ad una eventuale rinegoziazione del mutuo o una surroga.

 Ancora una volta ci troviamo davanti a delle scelte che implicano un’educazione finanziaria adeguata, in un contesto complesso di norme e di prassi bancarie che potrebbero essere diverse.

Per queste ragioni, se hai dei dubbi, se vuoi confrontarti o semplicemente avere informazioni puoi scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare al numero 0835 540260 o invia un messaggio WhatsApp al 366 1835258.