In cosa consiste il Reddito di Inclusione? Si tratta di una misura finalizzata al raggiungimento dell’autonomia da parte dei soggetti beneficiari, pertanto non assistenzialistica. Prevede l’erogazione di benefici economici mensili, attraverso una carta di pagamento elettronica, e l’elaborazione di progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, per superare la situazione di disagio economico. Per finanziare il ReI sono stati stanziati 1,845 miliardi di euro, a valere sul Fondo povertà.

Con la legge 15 marzo 2017, n. 33, infatti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva delegato il Governo ad adottare, entro 6 mesi, provvedimenti per contrastare la povertà e riordinare le prestazioni di natura assistenziale, nonché il sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Pertanto, con il d.lgs. 147 / 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, è entrato in vigore, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione in GU (dal 14 ottobre), un nuovo strumento, il ReI. Quest’ultimo sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2018, la misura del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), che non può più essere richiesta, e l’Assegno di disoccupazione (ASDI), che potrà essere richiesto fino al 30 gennaio 2018, per coloro che terminano la NASPI entro il 31 dicembre 2017 (clicca l'immagine per scaricare il PDF).

COS’E’ IL REDDITO DI INCLUSIONE?

Il ReI – Reddito di Inclusione è la misura unica nazionale di contrasto alla povertà adottata dal Governo italiano. E’ stato istituito dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, ovvero la prima legge sulla povertà promulgata in Italia.

A partire dal 1° dicembre 2017 è possibile richiedere il Reddito di Inclusione, ovvero la nuova misura di sostegnoper i poveri del Governo italiano.

Il ReI, infatti, è una iniziativa finalizzata a contrastare lapovertà, rivolta a cittadini e famiglie che versano in condizioni di disagio economico. Prevede contributi economici fino a 5.824 euro l’anno, oltre ad azioni di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.

In questa breve guida vi spieghiamo cos’è il ReI, quali sono i requisiti richiesti e come fare domanda per il Reddito di Inclusione 2018.

COS’E’ IL REDDITO DI INCLUSIONE?

Il ReI – Reddito di Inclusione è la misura unica nazionale di contrasto alla povertà adottata dal Governo italiano. E’ stato istituito dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, ovvero la prima leggesulla povertà promulgata in Italia. 

In cosa consiste il Reddito di Inclusione? Si tratta di una misura finalizzata al raggiungimento dell’autonomia da parte dei soggetti beneficiari, pertanto non assistenzialistica. Prevede l’erogazione di benefici economici mensili, attraverso una carta di pagamento elettronica, e l’elaborazione di progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, per superare la situazione di disagio economico. Per finanziare il ReI sono stati stanziati 1,845 miliardi di euro, a valere sul Fondo povertà.

Con la legge 15 marzo 2017, n. 33, infatti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva delegato il Governo ad adottare, entro 6 mesi, provvedimenti per contrastare la povertà e riordinare le prestazioni di natura assistenziale, nonché il sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Pertanto, con il d.lgs. 147 / 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, è entrato in vigore, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione in GU (dal 14 ottobre), un nuovo strumento, il ReI. Quest’ultimo sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2018, la misura del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), che non può più essere richiesta, e l’Assegno di disoccupazione (ASDI), che potrà essere richiesto fino al 30 gennaio 2018, per coloro che terminano la NASPI entro il 31 dicembre 2017.

CHI PUO’ RICHIEDERE IL REI?

Possono accedere al Reddito di Inclusione 2018 nuclei familiari che soddisfano determinate condizionidi residenza, anagrafiche, di composizione e economiche, ossia relative all’ISEE e all’ISRE.

I beneficiari, infatti, devono possedere i seguenti requisiti:

  • cittadinanza dell’Unione europea o essere familiari di un cittadino dell’UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza continuativa in Italia da almeno 2 anni;
  • presenza di un componente del nucleo familiare che si trovi in una delle seguenti condizioni:
    – età inferiore a 18 anni (minorenne);
    – disabilità, con almeno un suo genitore o tutore oppure;
    – essere una donna in stato di gravidanza accertata. Se questo è l’unico requisito familiare posseduto, il ReI può essere richiesto a partire da 4 mesi prima della data presunta del parto, presentando anche apposita documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica;
    – avere un’età pari o superiore a 55 anni, essere in stato di disoccupazione a causa di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e aver cessato di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, in assenza del diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti, essere in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi;
  • attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
  • valore ISRE non superiore a 3mila euro;
  • patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a 20mila euro;
  • patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) di valore non superiore a 10mila euro. Per le coppie il limite è abbassato a 8mila euro e per le persone sole a 6mila euro.

Si richiede, inoltre, che ciascun membro del nucleo familiare possieda le seguenti caratteristiche:

  • non percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria;
  • non possedere autoveicoli e / o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi precedenti la richiesta di ReI, ad eccezione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore dei disabili;
  • non essere in possesso di navi e imbarcazioni da diporto.

NOTE

1. Cosa si intende per nucleo familiare? Con questa definizione possono intendersi persone fisiche e / o famiglie anagrafiche, ovvero gruppi di persone conviventi legate da un vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela o affettivo.

2. Cosa sono l’ISEE e l’ISRE? Il primo è l’Indicatore della situazione economica equivalente, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Il secondo, invece, è l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni.

3. Dato che l’ISEE scade a gennaio di ogni anno, chi presenta la domanda di Reddito di Inclusione entro il mese di dicembre, per evitare eventuali sospensioni del beneficio, deve rinnovare l’ISEE entro marzo prossimo. Chi invece richiede il ReI dal 1° gennaio 2018, deve già possedere l’attestazione ISEE 2018. 

A partire dal 1° dicembre 2017 è possibile richiedere il Reddito di Inclusione, ovvero la nuova misura di sostegnoper i poveri del Governo italiano.

Il ReI, infatti, è una iniziativa finalizzata a contrastare lapovertà, rivolta a cittadini e famiglie che versano in condizioni di disagio economico. Prevede contributi economici fino a 5.824 euro l’anno, oltre ad azioni di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.

In questa breve guida vi spieghiamo cos’è il ReI, quali sono i requisiti richiesti e come fare domanda per il Reddito di Inclusione 2018. 

QUALI SONO I BENEFICI PREVISTI?

Il Reddito di Inclusione 2018 può essere concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si compone delle seguenti parti:

 beneficio economico, di importo variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla situazione economica dello stesso, da un minimo di 187,50 euro ad un massimo di 485,41 euro al mese, ovvero da 2.250 euro a 5.824 euro annui. Lo stesso sarà concesso dall’Inps e corrisposto attraverso la Carta ReI, mensilmente, per un periodo non superiore a 18 mesirinnovabili per ulteriori 12 mesi, presentando apposita richiesta di rinnovo a partire da 6 mesi dopo l’erogazione dell’ultima mensilità;

– progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, predisposto dai servizi sociali del Comune di riferimento, rivolto all’intero nucleo familiare, che deve assumere specifici impegnie svolgere determinate attività, individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione dei problemi e dei bisogni dei beneficiari. Quest’ultima prevede un’analisi preliminare, che si svolge entro 25 giorni dalla richiesta del ReI, e in un’analisi approfondita, da effettuare se la situazione del nucleo familiare è particolarmente complessa. I componenti del nucleo familiare devono sottoscrivere il progetto personalizzato entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.

NOTE

1. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 il massimale del contributo economico, che attualmente non può superare la soglia del valore annuo dell’Assegno Sociale, sarà portato a circa 534 euro mensili, ossia 6.400 euro all’anno.

2. Il valore del contributo economico massimo mensile è ridotto dell’importo mensile derivato da eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del Reddito di Inclusione, eccetto che per quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, quale l’indennità di accompagnamento. Viene ulteriormente ridotto se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, per un importo pari al valore dell’ISR adottato ai fini ISEE.

3. Il contributo economico viene erogato a partire dal mese successivo alla richiesta, a patto che i beneficiari abbiano sottoscritto il progetto personalizzato. Solo per il 2018, è prevista l’erogazione anche in assenza della sottoscrizione, per un periodo massimo di 6 mesi.

4. Se la situazione di povertà dei beneficiari risulta dovuta esclusivamente alla mancanza di lavoro il progetto personalizzato viene sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione, in base a quanto previsto dai decreti attuativi del Jobs Act – d.lgs. 150 / 2015, artt. 20 e 23.

5. Chi ha ottenuto il SIA per il 2017 continuerà a percepire il beneficio economico spettante per tutta la durata e, a partire dal 1° gennaio 2018, potrà prelevare contante entro i limiti previsti per il ReI (si veda al paragrafo successivo). Se possiede i requisiti per usufruire del Reddito di Inclusione può richiedere la trasformazione del Sostegno per l’inclusione attiva in ReI, la cui durata sarà ridotta per il numero di mesi in cui è stato percepito il SIA, continuando ad utilizzare la carta di pagamento elettronica SIA. Se non sceglie di passare alla nuova misura, può comunque richiedere il Reddito di Inclusione una volta scaduto il Sostegno per l’inclusione attiva. In questo caso il ReI sarà concesso per un periodo di 6 mesi, in maniera da non superare i 18 mesi in totale sommandolo con il periodo di fruizione del SIA.

6. Coloro che hanno finito di percepire il SIA nel bimestre settembre / ottobre e hanno i requisiti idonei per richiedere il Reddito di Inclusione riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre / dicembre, per evitarne l’interruzione.

SANZIONI

Per chi non rispetta gli impegni presi per il progetto personalizzato, senza giustificato motivo, o ha rilasciato dichiarazioni false nell’attestazione ISEE percependo un importo superiore a quello che gli spetta, è prevista la decurtazione dell’importo versato sulla carta ReI o la sospensione o la decadenzadal beneficio.

Sono previste anche sanzioni economiche fino a 5mila euro nel caso di dichiarazioni false nell’attestazione ISEE rilasciate per nascondere una situazione di relativo benessere e conseguente godimento indebito del beneficio.

COME FUNZIONA LA CARTA REI?

La carta di pagamento elettronica sulla quale viene versato, ogni mese, il beneficio economico ReI viene rilasciata dalle Poste Italiane ed è completamente gratuita.

Può essere utilizzata solo dal titolare e consente di effettuare le seguenti attività:

  • prelevare fino a massimo 240 euro di contante al mese, al costo del servizio (indicativamente 1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat e 1,75 euro per prelevare presso altri circuiti bancari);
  • effettuare acquisti presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati, pagando tramite POS;
  • pagare bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
  • usufruire di sconti del 5% per effettuare acquisti presso negozi e farmacie convenzionati, eccetto nel caso dell’acquisto di farmaci e del pagamento di ticket;
  • controllare il saldo e la lista movimenti della carta ReI negli ATM Postamat.

COME SI RICHIEDE IL REDDITO DI INCLUSIONE?

Per richiedere il Reddito di Inclusione occorre presentare l’apposito MODULO DI DOMANDA (Pdf 701Kb) presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni.

Il Comune procede poi a verificare i requisiti di cittadinanza e residenza, e invia le domande all’Inps, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L’Istituto verifica entro 5 giorni i requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il contributo economico e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste Italiane emette la carta ReI e invia una lettera al beneficiario per invitarlo a ritirarla e, in seguito, gli inviail PIN per poterla utilizzare.

INFORMAZIONI, DOCUMENTI UTILI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per ulteriori dettagli relativi al Reddito di Inclusione 2018 potete visitare la pagina dedicata al ReI sul portale web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dettagli e documenti utili per procede sono disponibili QUI.

 

di Ticonsiglio.com


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I provvedimenti di definizione dell'Autorità

  • Delibera n. 13/24/CIR
    Definizione della controversa M.M./ PostePay S.p.A./Vodafone Italia S.p.A. (GU14/636264/2023)
  • Delibera n. 12/24/CIR
    Definizione della controversia DPA Autotrasporti/Wind Tre S.p.A./TIM S.p.A. (GU14/621817/2023)
  • Delibera n. 11/24/CIR
    Definizione della controversia M.B./Eolo S.p.A. (GU14/616646/2023) e M.B./TIM S.p.A. (GU14/616658/2023)

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