UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. sono state sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver messo in atto pratiche commerciali scorrette. L’ammontare complessivo della multa è di 11 milioni di euro.

Le tre banche hanno adottato condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto la pratica dell’anatocismo bancario, ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi a debito nei confronti dei consumatori.

Queste condotte sono state poste in essere in un quadro normativo in evoluzione che attualmente ne consente l’applicazione solo ed esclusivamente per gli interessi che il cliente autorizzi preventivamente ad addebitare sul conto corrente. In tale contesto, ad esito dell’attività istruttoria, è emerso che le banche hanno attuato una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.

Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali fisici (posta e filiali), sia sull’internet banking. Ciò è avvenuto con l’uso di comunicazioni personalizzate precompilate, email e pop-up nella homepage delle aree clienti volti all’attivazione delle procedure di autorizzazione on line preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al consumatore di fornire il diniego espresso all’autorizzazione.

Le banche, nell’adottare tali politiche, hanno fatto attenzione nell’informativa fornita ai clienti a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in caso di mancato pagamento degli interessi in termini di interessi di mora e di segnalazione alle banche dati finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori, e non accennando alle conseguenze dell’autorizzazione connesse con l’applicazione di interessi anatocistici.

L’Autorità ha dunque ritenuto scorrette le modalità utilizzate per la richiesta delle autorizzazioni che, nella loro forma, potevano condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di addebito degli interessi in conto, dell’anatocismo bancario.

di Helpconsumatori.it


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I provvedimenti di definizione dell'Autorità

  • Delibera n. 8/24/CIR
    Definizione della controversia Azienda Agricola Al Poggetto/TIM S.p.A./WIND TRE S.p.A. (GU14/631506//2023)
  • Delibera n. 7/24/CIR
    Definizione della controversia Fantetti Workshop/WIND TRE S.p.A. (GU14/617524/2023)
  • Delibera n. 6/24/CIR
    Definizione della controversia D.S./WIND TRE S.p.A. (GU14/617041/2023)

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